L’intera delibera:
CITTÀ DI MAGENTA LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 16.04.2020, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 ed i relativi allegati;
– con Deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 31.07.2020 è stato approvato il PEG – Piano performance 2020 – 2021 – 2022;
Visto il ricorso r.g. n. 1399/2020, pervenuto in data 06.08.2020 al prot. n. 32792, presentato avanti al TAR – Tribunale Amministrativo per la Lombardia di Milano – Sez. IV – per l’annullamento, previa sospensione e richiesta di misure cautelari urgenti e in ogni caso, con integrale rifusione delle spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario del 15% ex tariffa forense: -del rigetto opposto dal Comune di Magenta con atto trasmesso via PEC 24.06.2020 in relazione allarichiesta dell’Associazione ricorrente del 13.02.2020 per l’uso di un’area interna al Cimitero Comunale per la sepoltura dei defunti di religione musulmana che ne facciano richiesta;-di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche non conosciuto, incluso il preavviso di rigetto giunto con PEC 10.03.2020;
Ritenuto pertanto urgente provvedere all’individuazione di un legale stante la necessità di costituirsi in giudizio; Dato atto che in seguito all’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D.lgs. 50/2016 e successive integrazioni e modificazioni, si è delineata una specifica normativa nel campo dei servizi e patrocini legali, in particolare:- l’articolo 4, del menzionato Codice, riprendendo le disposizioni dell’art. 27, comma 1, del D.lgs. 163/2006, dispone che l’affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tuteladell’ambiente ed efficienza energetica; – l’art. 17, rubricato “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”, dispone “1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (…) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornitada un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all’esercizio dei pubblici poteri; Rilevato altresì che anche il conferimento del singolo incarico di difesa in giudizio viene espressamentequalificato dal sopra menzionato art. 17, come appalto di servizi escluso dalla disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016; Visto l’art. 36 comma 2 lett. a), che prevede che le Stazioni appaltanti procedano all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; Dato atto che con Determinazione del Dirigente Segretario Generale n. 266 del 17.12.2018 (reg. gen. n. 1059 del 17.12.2018) è stato approvato apposito Elenco dei Professionisti Legali;
Viste le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 2018 in materia di “Affidamento dei servizi legali”;Considerato che la notizia del ricorso, l’istanza di sospensione e di richiesta di misure cautelari urgenti presuppongono una complessa attività difensiva e la necessità di procedere con la massima urgenza, ad avvenuta acquisizione delle risultanze documentali da parte degli Uffici interessati, al conferimento di incarico legale per la costituzione in giudizio;Dato atto che si rende necessario procedere all’affidamento all’esterno dell’incarico legale in quanto l’Entenon possiede la figura professionale per svolgere le competenze relative all’incarico in oggetto;
Rilevato che, dopo aver consultato l’elenco degli avvocati iscritti all’Albo comunale per il conferimento di incarichi di patrocinio legale e rappresentanza in giudizio e dopo aver valutato i curricula degli avvocati iscritti nella sezione relativa alla tipologia del diritto amministrativo, in termini di particolari esperienze maturate e alto grado di capacità professionale che il contenzioso richiede, la scelta per il conferimento dell’incarico ricade sull’Avv. Mario Viviani del Foro di Milano con studio legale a Milano Corso di Porta Vittoria n. 17;
Considerato che l’Avv. Mario Viviani – iscritto nel sopra citato elenco dei professionisti legali del Comune di Magenta ed appartenente al Foro di Milano – con Studio legale in Milano Corso di Porta Vittoria n. 17, il cui curriculum vitae risulta depositato agli atti, si è reso disponibile all’assunzione della difesa e della rappresentanza del Comune di Magenta, relativamente alla controversia sopra descritta, instaurata davanti al Tribunale Amministrativo per la Lombardia di Milano;Preso atto che è rispettato il principio della rotazione degli incarichi legali ai professionisti inseriti nell’albo;Visti i pareri espressi di cui all’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme e modi di legge, accertati e proclamati dal Presidente;
DELIBERA
1.Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di autorizzare il Sindaco pro tempore a resistere nel giudizio instaurato avanti al TAR – Tribunale Amministrativo per la Lombardia di Milano – Sez. IV – avverso il ricorso r.g. n. 1399/2020 pervenuto al prot. n. 32792 in data 06.08.2020.
3. Di formulare atto di indirizzo per l’individuazione, stante l’estrema urgenza, ai fini della costituzione in giudizio, della difesa e della rappresentanza del Comune di Magenta, dell’Avvocato e procuratore alle liti Mario Viviani del Foro di Milano, conferendogli i poteri di legge, relativamente alla controversia sopra descritta, instaurata avanti al TAR – Tribunale Amministrativo per la Lombardia di Milano.
4. Di incaricare il Dirigente del Settore Istituzionale e Staff del Segretario Generale – Servizio Affari Legali dell’assunzione dei provvedimenti conseguenti.
5. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. 33/2013.Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267.